lunedì 7 marzo 2011

DETRAZIONI FISCALI SPESE SANITARIE (laringectomizzati, invalidi e non)

Innanzitutto, va precisato che i contribuenti possono detrarre dalle proprie imposte (Irpef) il 19% del totale delle spese sanitarie ,superiori a € 129,11 sostenute nel corso dell’anno per sé e per i famigliari a carico. Questo vale per tutti i contribuenti, senza distinzione di malattia o di reddito. Per i portatori di handicap c’è la possibilità di usufruire di ulteriori detrazioni (ad esempio, per i mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione, l’accompagnamento, il sollevamento, la comunicazione). Alcuni esempi di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione sono: l’acquisto di medicinale (con o senza prescrizione medica) e le prestazioni mediche, l’acquisto di protesi dentarie e sanitarie (dentiere, apparecchi di protesi oculistica o fonetica), l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie,  vale a dire quei ‘dispositivi medici’ che rientrano nell’apposita Classificazione, consultabile sul sito del Ministero della Salute. Non danno diritto a detrazione i parafarmaci, anche se acquistati sulla base di prescrizione medica. Quando si fa riferimento ai “dispositivi medici”, si parla di strumenti, apparecchi, impianti, impiegati tra l’altro a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia di una malattia, che rientrano nell’apposito repertorio del Ministro della Salute, consultabile online. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per poter fruire della detrazione, dipende dalla tipologia di spesa. Infatti, per i medicinali, è necessario essere in possesso della ‘Fattura’ o dello ‘Scontrino Fiscale Parlante’, dove vengono specificate natura, qualità e quantità dei beni e del Codice Fiscale del destinatario; per le protesi dentarie e sanitarie e per i dispositivi medici, occorre invece la prescrizione del medico e le fatture o le parcelle dei soggetti autorizzati. In alternativa, si può presentare un’autocertificazione attestante la necessità dell’acquisto. Da sottolineare che la prescrizione medica non è necessaria per le attività per le quali la legge permette di intrattenere rapporti diretti con il paziente: è il caso, ad esempio dell’attività degli ottici optometristi per la vendita degli occhiali da vista. In questo caso, se non viene emesso lo scontrino parlante, basta un’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto della ‘protesi’ serve a sopperire ad una patologia del contribuente oppure dei famigliari.
Un saluto - Luciano Cremascoli - Laringectomizzato -

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